NOVITÀ IUC 2016
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.
A seguire i principali commi di interesse relativi a IMU e TASI di cui riportiamo le novità sostanziali.
IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10 )
È stata normata la gestione dei comodati gratuiti, tutte le impostazioni precedenti , anche da regolamenti comunali, sono state completamente eliminate e viene introdotta una sola norma che prevede una riduzione del 50% della base imponibile (come per gli edifici storici ed inagibili) .
L’impostazione è assai rigida e limita le possibilità di applicazione dell’agevolazione a pochi casi con determinate caratteristiche:
- L’immobile deve essere ad uso ABITATIVO (cfr circolare del MEF n. 1/DF del 17.02.2016)
- Il comodante/proprietario NON DEVE possedere più di DUE immobili ad uso abitativo ( può possedere aree fabbricabili , capannoni , negozi ecc.)
- gli immobili devono essere ubicati nello STESSO comune
- UNO dei due immobili deve essere abitazione principale del proprietario/comodante
- L’immobile concesso in comodato NON E’ assimilabile ad abitazione principale ma rimane soggetto all’aliquota ordinaria (quella genericamente applicata ai cosiddetti “altri immobili” con base imponibile ridotta del 50%
- Il comodato è possibile SOLO tra parenti di primo grado (genitori e figli)
- Il comodatario (colui che utilizza l’immobile in comodato) DEVE utilizzare lo stesso come abitazione principale e quindi deve avere la residenza e l’abituale dimora nel suddetto immobile
- Il contratto di comodato (anche verbale) DEVE essere registrato presso gli uffici delle Agenzia delle Entrate, non valgono atti o dichiarazioni in forma diversa; a tal proposito, per beneficiare dell’agevolazione fin dal 1 gennaio 2016 i contratti scritti devono essere stipulati entro il 16 gennaio e registrati nei successivi 20 gg., per i contratti stipulati dopo il 16 gennaio (e registrati) si prenderà come riferimento la data del contratto (cfr circolare del MEF n. 1/DF del 17.02.2016); i contratti verbali , invece, per beneficiare della riduzione fin dal 1 gennaio 2016 dovranno essere registrati entro il 1 marzo 2016 ( cfr nota MEF prot. 2472 del 29.01.2016)
- Il proprietario/comodante DEVE comunicare ed attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite il modello ministeriale di “Dichiarazione IMU 2016” entro il 30 giugno 2017.
- L’agevolazione NON può essere applicata agli immobili in categoria A1,A8 e A9.
Esempi di non applicabilità della riduzione
- Se il proprietario possiede 3 o più immobili ad uso abitativo , anche in percentuale;
- Se i 2 immobili ad uso abitativo si trovano in comuni diversi
- Se il comodante risiede in comune diverso da quello in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato
- Se il comodante risiede all’estero
- Se l’immobile concesso in comodato non è utilizzato come abitazione principale
- Se il comodato è tra nonni e nipoti, tra zii e nipoti, etc.
Inoltre se l’immobile concesso in comodato è in comproprietà tra due o più soggetti ed il comodatario è parente di primo grado solo di uno di essi la riduzione si applica solo a colui che ha il requisito di parentela per la sua sola quota (es. due coniugi proprietari al 50% cadauno concedono in comodato l’immobile ai genitori della moglie , la riduzione si applica solo alla moglie per la sua quota di possesso).
Per ultimo, come specificato anche dal MEF poiché la base imponibile TASI è la stessa dell’IMU la riduzione vale anche ai fini TASI , nello specifico , il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l’immobile deve essere abitazione principale.
IMU Terreni agricoli
Esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
TASI Abitazione principale
Viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa
Destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
TASI Immobili Merce
Viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille.
TASI altre abitazioni in caso di locazione
(La norma è chiara e quindi la riportiamo così com’è): «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015.
Nessun aumento di tributi regionali e locali
Per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.
IMU e TASI Immobili locati a canone concordato
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati"
La manovra finanziaria relativa all’anno 2016 stabilisce che ai fini del calcolo dell’IMU debbano essere detratti i cosiddetti “imbullonati” ossia gli impianti , i congegni e le attrezzature fissi anche esterni (es. carroponte, in alcuni casi anche gli impianti fotovoltaici) ; l’operazione non è automatica. Infatti per gli immobili appartenenti alle categorie D ed E la rendita catastale , che costituisce l’elemento fondamentale per la determinazione dell’imponibile IMU, era data dalla “somma” del valore del terreno, dei fabbricati e degli impianti fissi che contribuiscono in maniera continuativa all’attività produttiva (gli imbullonati, appunto).
Come detto, l’operazione di scorporo del valore degli imbullonati che determinerà in pratica una diminuzione del valore imponibile sul quale calcolare l’imposta , non è automatica: i proprietari degli immobili con impianti e macchinari fissi dovranno provvedere a richiedere all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della rendita catastale (secondo quanto stabilito dal Decreto n. 701/1994 e smi ) tramite procedura Docfa. Se la pratica sarà trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2016 , lo “sconto “ sull’IMU per gli imbullonati sarà applicabile già dal pagamento della prima rata. Si specifica che le nuove regole sugli imbullonati prevedono espressamente l’applicazione delle stesse a partire dal 2016 e sono pertanto escluse controversie sulle annualità precedenti e sugli eventuali contenziosi pendenti.
Per ultimo si informa che dal 2016 sono cambiate le modalità di opporsi agli atti tributari, ampliando anche a quelli emessi dagli Enti locali il procedimento del “reclamo”, si aprirà quindi una nuova fase amministrativa che si potrà concludere con l’accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione , la durata di tale fase è di 90 gg. (con la sospensiva del periodo feriale , 1/31 agosto) , durante questo periodo restano sospesi i termini per il pagamento e la riscossione . Può essere oggetto del procedimento di reclamo-mediazione l’avviso di accertamento di importo inferiore a € 20.000,00 (escluse le sanzioni e gli interessi).
Il termine per la notifica di ricorso in primo grado è di 60 gg. , una volta notificato all’Ente si aprirà automaticamente la fase amministrativa relativa al reclamo-mediazione della durata di 90 gg. ; il suddetto procedimento potrà concludersi con : il totale accoglimento delle richieste del contribuente e l’annullamento/rettifica dell’atto, l’accoglimento della proposta di mediazione ed in tal caso il contribuente pagherà le sanzioni nella misura del 35% del minimo edittale, senza l’accoglimento del reclamo o della mediazione. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo ed il versamento , entro 20 gg. dell’intero importo o della prima rata. Qualora la fase amministrativa si concluda negativamente il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 gg dal termine della procedura.
Per quanto concerne la fase di istruttoria del reclamo è stata ribadita, all’interno dell’ente stesso, l’autonomia della struttura che deve decidere sul reclamo, rimettendo all’organizzazione interna degli enti locali l’individuazione della suddetta struttura .
NOVITA' LEGGE DI STABILITA' PER L’EDILIZIA
Imposta di registro sull’acquisto della prima casa
Potrà usufruire dell'imposta di registro agevolata al 2% per l'acquisto della prima casa anche chi già possiede un immobile, ma lo vende entro un anno dalla data del rogito.
Saranno esenti dall’Imu anche gli immobili invenduti delle imprese di costruzione e quelli non ancora assegnati delle cooperative edilizie. Per questi immobili, l’aliquota della Tasi potrà essere ridotta allo 0,1% e che i Comuni possono modificarla in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino ad azzerarla.
Bonus per l'acquisto di una eco-casa dal costruttore
L’acquirente che nel 2016 compra direttamente dall’impresa di costruzione una casa, nuova o ristrutturata, in classe energetica A o B, avrà diritto ad una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata. Acquistando, per esempio, un’abitazione da destinare a prima casa che costa 100 mila euro, l’Iva al 4% ammonterà a 4 mila euro. Lo sconto Irpef per l’acquirente sarà pari a 2 mila euro, cioè la metà dell’Iva versata. Il rimborso avverrà in dieci anni con rate di pari importo. Se, invece, l’abitazione che costa 100 mila euro non deve essere utilizzata come prima casa, l’Iva ammonterà al 10%, quindi si dovranno versare 10 mila euro. In questo caso, l’acquirente potrà usufruire di uno sconto Irpef pari a 5 mila euro.
Acquisto prima casa in leasing
Si potrà acquistare la prima casa in leasing. Con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione dell’utilizzatore che pagherà un canone per un periodo di tempo concordato; alla scadenza del contratto l'utilizzatore potrà riscattare la casa ad un prezzo prestabilito. I giovani sotto i 35 anni, con un reddito fino a 55 mila euro annui, che decidono di ricorrere a questa opzione in alternativa al mutuo, saranno agevolati con una detrazione fiscale del 19% fino a un massimo di 8 mila euro annui e una detrazione del 19% sulla maxi rata finale per un importo non superiore a 20 mila euro. Le agevolazioni si applicano, dimezzate, anche agli over 35. La deduzione dovrà quindi essere calcolata su un canone massimo di 4 mila euro e su una maxi rata finale di 10 mila euro. In caso di perdita del lavoro, l’utilizzatore può chiedere la sospensione del pagamento dei canoni periodici. La richiesta può essere fatta una sola volta per un periodo fino a dodici mesi.
Nuovo Bonus Mobili per le giovani coppie
Alle giovani coppie che acquistano la prima casa sarà riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili per un ammontare complessivo fino a 16 mila euro. Per poter richiedere la detrazione non sarà necessario ristrutturare e almeno un componente della coppia dovrà avere meno di 35 anni. Non ci sarà distinzione tra coniugi e coppie di fatto.
Cessione dell’Eco Bonus all’impresa
La legge di stabilità 2016 (art.1 comma 74) ha previsto la possibilità per i contribuenti incapienti (cioè quelli che non versano l’IRPEF) di recuperare la detrazione del 65% spettante per le spese sostenute nel 2016 per riqualificazione energetica condominiale , cedendo il credito all’impresa e ai fornitori che hanno eseguito l’intervento.
L.R 38/2015 Modifiche dell’art.4 comma 2 della L.R.31/2014
dopo il comma 2 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
'2-bis. Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 12/2005, e negli interventi di integrale sostituzione edilizia, di cui al comma 1, lettera e), punto 7-bis), dello stesso articolo, che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10 per cento dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, previsto dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura dell'unità immobiliare o dell'edificio interessato dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.
2-ter. Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nel comma 2-bis, che ricadono all'interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato così come definito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005 e che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.
2-quater. Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nei commi 2-bis e 2-ter, che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici. Dal primo gennaio 2021, le percentuali di
riduzione di cui sopra sono elevate al 30 per cento.
2-quinquies. La superficie lorda di pavimento differenziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della superficie lorda di pavimento da recuperare o sostituire. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.'