Info Luglio 2013

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – LA DETRAZIONE FISCALE DEL 65%

Il  DL n°63 del 4 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, ha innalzato la percentuale di detrazione dal 55% al 65% e ha prorogato l’agevolazione al 31 dicembre 2013 per i privati, e al 30 giugno 2014 per interventi sulle parti comuni dei condomini o su tutte le unità immobiliari del condominio.

Queste agevolazioni per la riqualificazione energetica – a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali – interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali.

Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa l’installazione dei pannelli solari, l’edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento e in caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione.

Possono usufruire dell’agevolazione  i titolari di un diritto reale sull’immobile, quali i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato; i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), se conviventi  con il possessore e se sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.

Sono inoltre compresi nell’agevolazione gli esercenti arti e professioni; società di persone, società capitali; associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

1.            Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti

Gli interventi agevolabili devono conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010) e sono di seguito riassunti.

2.            Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi)

Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorarle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa il opera di nuove finestre comprensive infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati e esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi.

Per gli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, e F, i valori della trasmittanza U complessiva della chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare o limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all’art.4, comma 4, lettera C), del DPR 2 aprile 2009, n°59.

 

 

3.            Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

È detraibile il 65% delle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici  o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università sono comprese fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e le opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

4.            Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Sono detraibili le spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di riscaldamento esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione.

NON SONO PIù DETRAIBILI le spese sostenute per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.  Per questi interventi è possibile usufruire del Conto Termico (Decreto Ministeriale 28/12/2012).

Il limite massimo della detrazione varia a seconda della tipologia dell’intervento.

Tipologia di intervento

Tetto massimo della detrazione

Riqualificazione energetica globale

100'000 euro (65% di 153'846,15)

Interventi sull'involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi

60'000 euro (65% di 92'307,69)

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

60'000 euro (65% di 92'307,69)

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione

30'000 euro (65% di 46'153,84)

 

Sono detraibili sia i costi per le opere edili connesse agli interventi, che quelli per le presentazione professionali necessarie sia per l’acquisizione della certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio che per a realizzazione degli interventi stessi.

Il tetto di 60.000 euro relativo alla sostituzione degli infissi è riferito a ciascuna unità immobile.

Per fruire dell’agevolazione è necessario acquisire l’attestato di un tecnico abilitato e l’attestato di certificazione o qualificazione energetica quando richiesto.

Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, non è richiesto l’attestato di certificazione/qualificazione energetica.

Deve inoltre essere predisposta la scheda informativa relativa agli interventi realizzati che contiene i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i parametri per l’identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l’intervento e per le spese professionali.

Occorre poi trasmettere la documentazione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet  www.acs.enea.it  ottenendo ricevuta informatica.

Nel bonifico vanno indicati: la causale del versamento; il codice fiscale di beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori).

La detrazione per gli interventi realizzati dal 1 gennaio 2011 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Tutti coloro che intendono avvalersi del beneficio devono conservare la seguente documentazione:

·       Certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;

·       Attestato di qualificazione o certificazione energetica (ove richiesto);

·       Ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o certificazione energetica;

·       Ricevuta del bonifico bancario o postale (i soggetti non titolari di reddito di impresa);

·       Fatture e ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.

La detrazione d’imposta del 65% non è cumulabile con le altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio) e non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia di cui al quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012).

5.     Conosciamo insieme il Bonus

Con il decreto legge 63/2013 la detrazione per gli interventi di ristrutturazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 ma rimane al 50% (al contrario di quelle per gli interventi di efficienza energetica che salgono dal 55% al 65%).

A partire dal 1° gennaio 2013, almeno che non sia un nuovo intervento da parte del Governo, la detrazione per le ristrutturazioni tornerà ad essere del 36%.

Il tetto massimo è rimasto quello attuale di 96'000 euro, tale limite di spesa è da considerare riferito a ciascuna unità abitativa, e non a ciascun eventuale comproprietario. Vanno incluse in questa cifra anche le opere realizzate sulle pertinenze. Lo sconto deve essere ripartito in dieci anni.

I pagamenti regolari effettuati fino al 31 dicembre 2013 potranno usufruire della detrazione per ristrutturazioni.

Gli interventi di nuova costruzione sono esclusi e ricadono in questo ambito anche gli ampliamenti.

I lavori del condominio (su parti comuni) sono considerati a parte rispetto a quelli realizzati sulle singole unità abitative sono cumulabili.

Le spese agevolabilipossono riguardare interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni e di manutenzione straordinaria, risanamento e restauro sugli edifici residenziali. Si può detrarre il 50% delle spese realizzate per la progettazione.

Quindi sono detraibili:

·  Manutenzione ordinaria (riparazione dell’esistente);

·  Manutenzione straordinaria (sostituzioni di parti dell’edificio);

·  Restauro e risanamento (lavori che assicurano la funzionalità dell’edificio);

·  Ristrutturazione edilizia (trasformazione dell’unità);

·  Ristrutturazione urbanistica (sostituzione del tessuto urbanistico).

Il pagamento va effettuato esclusivamente con bonifico bancario o postale e bisogna indicare: causale del versamento, codice fiscale di colui che paga, codice fiscale o partita IVA di chi riceve il pagamento.

Se a pagare sono più soggetti, occorre segnare tutti i codici fiscali.

Se i lavori vengono eseguiti in parti comuni di un condominio, va inserito il codice fiscale dell’amministratore e del condominio.

Non sono ammessi altri metodi di pagamento, eccetto: oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti ed imposte di bollo.

6.     L’ACE diventa APE

Tra le novità del decreto legge 63/2013 vi è il cambiamento del nome dell’Attestato di  Certificazione Energetica, l’ACE, che diventerà un Attestato di Prestazione Energetica, APE.

L’APE viene rilasciato per gli edifici e gli appartamenti costruiti, venduti o locati. In caso di nuova costruzione, l’APE  viene rilasciata dal costruttore, mentre per gli immobili esistenti l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario.

Per gli edifici pubblici aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 mq, scatta l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sull’efficienza energetica (06.06.2013).

A partire dal 9 luglio 2015 l’obbligo di dotarsi di APE scatterà anche per gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq.

7.     Bonus Mobili

Il Bonus Mobili 2013 è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relativa all’acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione o che lo saranno in futuro.

L’agevolazione fiscale è in vigore dal 6 giugno 2013 e sarà valida fino al 31 dicembre 2013.

La detrazione che può essere sfruttata per l’acquisto di mobili ed arredi è del 50%. La cifra massima possibile ottenere come sconto è di 5.000 euro su una spesa massima sostenuta di 10.000 euro.

La detrazione sarà ripartita in 10 rate annuali di pari importo che potrà essere scontata tra gli aventi diritto.

Le spese devono essere documentate con regolare fattura di acquisto e la ricevuta di pagamento con un sistema tracciabile come il bonifico bancario o postale; esattamente come per gli altri interventi edilizi agevolabili con la Detrazione 50%.

8.     Detrazione per interventi antisismici

Sempre il decreto 63/2013 introduce incentivi per la ristrutturazione o riqualificazione in chiave antisismica di edifici situati in zone ad alto rischio sismico e di cui potranno usufruire non solo le abitazioni, ma anche altri tipi di immobili come i capannoni.

Questi interventi restano nell’elenco di quelli agevolabili al 50%, salvo altra ed ulteriore integrazione legislativa.

Dal 3 giugno 2013diventano operative a tutti gli effetti, le procedure standardizzate per la valutazione del rischio nelle microimprese, che occupano fino a 10 lavoratori, previste dall’articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/2008 ed attuate con il decreto ministeriale del 30 novembre 2012. L’obbligo interessa dunque tutti i datori di lavoro che occupano fino a 10 persone e, facoltativamente (perché in alternativa dovranno seguire le procedure ordinarie).

È importante ricordare che fra le microimprese rientrano tutte le attività: il negozio di quartiere, lo studio professionale, l’officina che occupa un apprendista. Tra i lavoratori, poi, sono considerati anche i tirocinanti e gli stagisti.

Il datore di lavoro, per individuare tutti i rischi, dovrà avvalersi di professionisti abilitati; salvo che non siano svolte attività ad alto rischio (individuate dall’articolo 31, comma 6), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), di pronto soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. Perché possa svolgere direttamente questi compiti, il datore di lavoro deve aver  frequentato corsi di formazione che, per Rspp, abbiano una durata da 16 a 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul posto di lavoro e relativi all’attività lavorativa. Con l’accordo stipulato in conferenza stato-regioni il 21 dicembre 2011 (pubblicato sulla  <<Gazzetta Ufficiale>>  del 26 gennaio 2012), sono stati individuati gli argomenti, le procedure e la durata dei corsi.

L'accertamento della mancata adozione della procedura standardizzata da parte della microimpresa

comporta, per il datore, la pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La

stessa pena si applica al datore di lavoro che non ha nominato il Rspp e che non ha frequentato il corso di

formazione ad hoc.

 

               

9. Dal 13-06-2013 arriva l'Autorizzazione Unica Ambientale

E' entrata in vigore il 13 giugno 2013 con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59, la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale non soggetta ad autorizzazione integrata, provvedimento rilasciato dallo Sportello unico per le attività produttive (Suap), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale, con l'obbiettivo di ridurre gli oneri della burocrazia a carico delle piccole e medie imprese, consentendo tempi certi per il rilascio dell'autorizzazione.

Il decreto avrà una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio ed andrà a sostituire sette provvedimenti:

·         autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione "" della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

 

·         comunicazione preventiva di cui l'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

 

·         autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 

·         autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (impianti con emissioni scarsamente rilevanti  agli effetti dell'inquinamento atmosferico);

 

·         comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (impatto acustico);

 

·         autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99:

 

·         comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi).

 

10.  Obbligo di trasmissione dati degli appalti

Con la delibera n. 26 del 22/05/2013, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito le prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi, in campo alle stazioni appaltanti, di pubblicazione sui propri siti web istituzionali e di trasmissione alle Autorità di informazione relative ai procedimenti di scelta del contraente, previsti dalla L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Sono soggetti obbligati le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata al diritto nazionale o dell'Unione Europea, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web istituzionale ed a trasmette all'Autorità le seguenti informazioni:

  • CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità);

 

  • Struttura proponente (Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente);

 

  • Oggetto del bando (Oggetto del lotto identificato dal CIG);

 

  • Procedura di scelta del contraente (Procedura di scelta del contraente);

 

  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta dal contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);

 

  • Aggiudicatario Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta dal contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);

 

  • Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione a lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA);

 

  • Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura (Data effettiva inizio lavori, servizi o forniture; Data di ultimazione lavori, servizi o forniture);

 

  • Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell'appalto netto dell'IVA).

 

Gli obblighi di trasmissione all'Autorità delle informazioni si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 Euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei Contatti Pubblici, ai sensi dell'Art. 7, comma 8, del D. Legislativo 163/2006.

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 Euro, in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorità si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dei sistemi SMART CIG o SIMOG.

Disposizioni transitorie. In sede di prima applicazione i soggetti obbligati sono tenuti a:

·       Trasmettere all’Autorità, entro il 15/06/2013, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento. Con Comunicato del 22/05/2013 (Indicazioni operative per l’attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013) è stato chiarito che detto adempimento si intende assolto esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposito modulo messo a disposizione dall’Autorità (disponibile in allegato al Testo del Comunicato  22/05/2013), in cui sono riportati codice fiscale della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni. Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della stazione appaltante e indirizzati all’indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.vcp.it;

 

·       Pubblicare sul proprio sito web le informazioni secondo la struttura definita dall’Autorità con il documento  <<Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’Art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012>>, allegato alla Comunicazione 22/05/2013.

 

11. Nuove Linee Guida per l’edilizia scolastica

Le Linee Guida rinnovano i criteri per la progettazione dello spazio e delle dotazioni per la scuola del nuovo millennio, riconfigurando le architetture interne, proponendo una concezione dello spazio differente da un modello di organizzazione didattica rimasto ancorato alla centralità della lezione frontale; propongono quindi spazi modulari, facilmente configurabili e in grado di rispondere a contesti educativi sempre diversi, ambienti plastici e flessibili, funzionali ai sistemi di insegnamento ed apprendimento più avanzati.

12. Responsabilità solidale negli appalti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in materia di responsabilità fiscale tra committente, appaltatore e subappaltatore, in riferimento all’articolo 13-ter del Decreto Crescita, Dl n. 83/2012.

La nuova normativa ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore e col subappaltatore per il versamento dell’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

È stata introdotta, in capo al committente, una sanzione amministrativa che va da 5 mila a 200 mila euro, nel caso in cui esso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione che attesti che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.

“Tale responsabilità”, precisa l’Agenzia, è comunque “limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatori. La documentazione può consistere anche nella osservazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati”.

Già con la circolare 40/E l’Agenzia aveva ammesso, in alternativa alle asseverazioni prestato dai Caf e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del Dpr n. 445 del 2000) con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. La stessa circolare precisava che la norma si applica ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012.

Con la circolare 2/E l’Agenzia risponde ad ulteriori richieste di chiarimento. Prima di tutto, è stato chiesto se l’articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012 trova applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, o se ha una portata generale.

La norma, precisa l’Agenzia, “trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente”.

Nel delineare gli adempimenti del committente circa l’acquisizione della documentazione che attesti il regolare adempimento degli obblighi fiscali da parte dell'appaltatore, la stessa norma indica il subappaltatore come "figura eventuale, con ciò confermando l'applicazione della disposizione anche nelle ipotesi in cui il il subappalto non sia previsto".

A tal proposito, la circolare esplica che l'eventuale rinnovo del contratto "deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e,pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012".

Restano escluse dall'applicazione della norma le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33 del Codice dei contratti pubblici, le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva e il "condominio" in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.

Per facilitare l'adempimento della norma, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dall'Iva relativi al contratto di appalto, può essere rilasciata in modo unitario.

La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restante che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute ed all'Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.

Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentano al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata a suo favore, occorre "attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario". Infine, nel caso in cui l'appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, l'Agenzia precisa che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione può essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente  appaltatore).

 

13.Conto termico: come accedere agli incentivi

Il 3 giugno si sono aperte le iscrizioni ai Registri del Conto Termico, come da comunicazione del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) che individua anche la loro chiusura il prossimo 1° agosto (ore 21.00).

Definizioni:

 

Soggetto Ammesso (SA): è il beneficiario ultimo dell'incentivo, può essere una persona fisica o giuridica o Pubblica Amministrazione

 

Soggetto Responsabile (SR): ha sostenuto le spese dell'intervento e stipula il contratto con il GSE ricevendo direttamente l'incentivo. Nella maggior parte dei casi coincide con il Soggetto Ammesso

 

Portaltermico: è il portale telemaico del GSE attraverso il quale il Soggetto Responsabile esegue la pratica, conclude il contratto e riceve l'incentivo. A seguito dell'iscrizione preliminare sul portale GSE si ricevono user  ID, password ed un codice identificativo univoco valido per tutte le pratiche eseguite dallo stesso SR. L'utente dell'applicazione dovrà poi abilitare il programma

 

Termini di presentazione: la domanda va presentata entro 60 giorni dal momento in cui è attivo il portale o dalla data di conclusione dell'intervento o dell'insieme di interventi, da provare con asseverazione di un tecnico abilitato (o in alcuni casi semplici con autodichiarazioni del proprietario)

 

Potenza termica nominale (Pn): per gli impianti si fa riferimento alla Pn utile dichiarata dal costruttore, per le caldaie a condensazione alla Pn al focolare.

 

Limiti di intervento: Pn die generatori appartenenti allo stesso impianto inferiore a 1000kw. Superficie solare lorda di impianti solari termici inferiore a m2. Incremento di potenza in caso di sostituzione generatori inferiore al 10%.

 

14.       Nel Decreto  Legislativo  “del fare“ 69/2013 nome per l’edilizia:

 

·       Le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione potranno non rigettare il vincolo delle sagome preesistenti; resta il vincolo delle volumetrie.

·       Il certificato di agibilità potrà essere richiesto anche per porzioni di immobili o singole unità immobiliari funzionale sempreché sono state realizzate le opere di urbanizzazione primaria.

·       Il Durc avrà validità di 180 giorni.

·       Viene meno la responsabilità solidale negli effetti ma solo in relazione al pagamento dell’IVA.

·       Per la sicurezza degli edifici scolastici l’INAIL  stanzia già 100 milioni di Euro all’anno dal 2014 al 2016.

·       Finanziamenti per i Comuni con meno di 5000 abitanti per adeguamento, ristrutturazioni e nuova costruzione di edifici pubblici; i comuni potranno chiedere contributi da 500.000 a 1.000.000 di Euro per singoli progetti – 1 per Comune.

·       Il Decreto Legislativo 161/2012 per le rocce e terre da scavo si applicherà solo ai materiali derivanti da attività soggetti a VIA (valutazione impatto ambientale) o AIA (autorizzazione impatto ambientale).

Per tutte le altre attività il materiale sarà considerato sottoprodotto e non rifiuto sempreché il produttore dimostri che non è contaminato e che non necessita di trattamento preventivo.