NUOVE NORME IMU IN VIGORE DAL 31 AGOSTO IL DECRETO N° 102/13
Sono entrate in vigore lo scorso 31 agosto le disposizioni contenute nel Decreto Legge n.102 del 31 agosto 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno): si tratta di un provvedimento emanato per definire la nota vicenda riguardante la sospensione della prima Imu, rinviata dal D.L. n.54/13 al 16 settembre. L’approvazione del decreto in oggetto elimina tale scadenza.
Oltre a questo, il provvedimento in oggetto contiene comunque altre disposizioni (non solo in campo di imposta comunale).
Di seguito vengono riepilogate le più importanti previsioni aventi contenuto tributario.
· Sospensione prima rata Imu (art.1): Il D.L. n.54/13 aveva sospeso il versamento della prima rata 2013 dell’Imu dovuta per le abitazioni principali. Il D.L. n.102/13 ha confermato l’eliminazione della prima rata 2013 dell’Imu che si sarebbe dovuta versare lo scorso giugno, per gli immobili di abitazione principale e pertinenze non si dovrà più corrispondere ad esclusione degli immobili censiti in A1. Ad oggi non è prevista alcuna esclusione per il versamento in scadenza il prossimo dicembre della seconda rata. Sulla questione sono comunque stati annunciati prossimi provvedimenti ad hoc.
· Imu fabbricati invenduti (art.2 co.1) (art.2 co.2 lett.a): Viene riconosciuta l’esenzione dall’Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Tale esenzione si applica alla seconda rata 2013, nonché, a regime, a partire dal 2014. L’agevolazione, comunque, riguarda solo il costruttore dell’immobile. Si applica anche se la costruzione è effettuata con appalto ad una terza impresa.
· Imu cooperative edilizie (art.2 co.2 lett.b) (art.2 co.4): Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa (gli utilizzatori degli immobile sono I soci della cooperative) è stata prevista una assimilazione all’abitazione principale applicando quindi l’aliquota agevolata, la detrazione ordinaria e la detrazione aggiuntiva per figli in relazioni ai soci/possessori di ciascun immobile.
· Imu e ricerca scientifica (art.2co.3): Tra le varie attività svolte che danno diritto all’esenzione dell’Imu a favore degli enti non commerciali viene aggiunta anche la ricerca sanitaria. Al riguardo si ricorda che l’ente non commerciale deve essere tanto possessore quanto utilizzatore dell’immobile.
· Imu e Forze Armate (art.2 co.5): Il D.L. n.102/13 consente al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia di beneficiare dell’abitazione principale per un unico immobile e le relative pertinenze, indipendentemente dal fatto che il possessore vi trasferisca dimora o residenza. Unica condizione, evidentemente, è che l’immobile non sia oggetto di locazione.
· Cedolare secca (art.4): È stata ridotta la misura dell’aliquota d’imposta per i fabbricati locati in regime di canone concordato: la precedente aliquota del 19% è stata sostituita da quella del 15%.
NOVIT À IN TEMA DI DURC NEL DECRETO N°63/2013 “DECRETO DEL FARE”
Si segnala l’avvio dell’obbligo di richiesta del certificato solo a mezzo PEC.
· Ampliamento dei casi di esenzione: Non vi è l’obbligo di richiesta del DURC qualora vengano eseguiti lavori privati di manutenzione in edilizia effettuati direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, senza ricorrere a imprese “esterne”.
· Casi di acquisizione d’ufficio del DURC: Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, nell’ambito degli appalti pubblici, debbono acquisire d’ufficio il DURC, tanto ai fini della verifica di ricorrenza di eventuali cause di esclusione, sia ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o subappalto. L’acquisizione d’ufficio del DURC interessa anche gli uffici pubblici chiamati a verificare l’assenza di violazioni, la regolarità della aggiudicazione dell’appalto e della stipula del relativo contratto, la possibilità di effettuare i pagamenti dei SAL, la regolarità per collaudi e conformità, nonché il pagamento del saldo finale.
· Ampliamento della validità temporale del DURC: Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avrà validità di 120 giorni dalla data del rilascio, ed ha validità multipla per le variazioni del procedimento e quindi, sia per la fase della verifica dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, dopo la stipula del contratto; i soggetti obbligati acquisiscono il DURC ogni 120 giorni. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC. Fino al 31 dicembre 2014, la validità di 120 giorni del DURC interessa anche i lavori edili dei soggetti privati.
· Invito alla regolarizzazione della posizione: poiché il DURC attesta lo stato di regolarità contributiva del richiedente, vi possono essere situazioni in cui non siano stati regolarmente effettuati alcuni versamenti oppure non siano stati posti correttamente in essere alcuni adempimenti. Per effetto delle modifiche apportate alla norma, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, gli Enti interessati devono invitare l’azienda interessata, direttamente o tramite il Consulente del lavoro/Commercialista ed utilizzando la PEC, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. In tal modo, si potrà provvedere tempestivamente per rimuovere eventuali anomalie ed ottenere il certificato.
· Richiesta del certificato solo a mezzo PEC: Dopo alcune proroghe, l’Inps, l’Inail e le Casse Edili, in accordo con il Ministero del Lavoro, hanno deciso di dare pratico avvio alle modalità di comunicazione esclusivamente tramite PEC; ne danno notizia appositi messaggi degli istituti di fine agosto. A decorrere dal 2 settembre scorso, dunque, è fatto obbligo di richiedere il DURC esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). In tal senso, dovrà essere appositamente valorizzato il campo dell’indirizzo di posta elettronica certificata sul format presente sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it. In mancanza di tale dato, non è più consentita la trasmissione della richiesta. L’invio tramite PEC equivale alla notifica a mezzo posta.
ABI/SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
L’accordo raggiunto dall’ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 1° luglio 2013 permette alle piccole e medie imprese di chiedere alle banche ed agli intermediari finanziari aderenti all’accordo per:
· La sospensione per 12 mesi delle quote capitali delle rate dei mutui a medio - lungo termine, per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing finanziario immobiliare o mobiliare;
· L’allungamento della durata dei contratti di mutuo ipotecari e chirografari;
· L’allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni;
· L’allungamento delle scadenze del credito agrario di conduzione per un massimo di 120 giorni;
· Un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Le imprese richiedenti uno degli interventi citati devono comunicare alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all’accordo le informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale richieste al fine di consentire la verifica della continuità aziendale, requisito necessario per fruire delle misure.
Condizioni soggettive per le imprese che vogliono accedere ad una misura dell’accordo
Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste devono essere operanti in Italia e avere:
· Un numero di dipendenti a tempo determinato o indeterminato non superiore a 250 unità;
· Un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).
Il requisito principale per l’accesso a uno degli interventi previsti dall’accordo del 1° luglio 2013 è la presenza di una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica verificabile per la presenza di uno dei seguenti fenomeni:
· Riduzione del fatturato;
· Riduzione del margine operativo rispetto al fatturato;
· Aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
· Riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.
DAL 4 AGOSTO L’ACE DIVENTA APE
La legge di conversione del D.L. n. 63/13 ha introdotto l’attestato di prestazione energetica (APE).
Tale attestato sostituisce il già conosciuto Ace, attestato di certificazione energetica e deve essere fornito per i nuovi edifici dal costruttore, per gli edifici esistenti venduti o locati, dal proprietario.
La norma, in vigore dal 4 agosto scorso, prevede che:
L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.
Il nuovo attestato è quindi obbligatorio, e deve essere legato all’atto di una compravendita, di una cessione gratuita o della locazione di immobili.
Rientrano tra gli atti a titolo gratuito non solo le liberalità ma anche i patti di famiglia e i trust, mentre ne risultano escluse le costruzioni di fondi patrimoniali.
I contratti di locazione interessati all’obbligo di allegazione sono solo quelli relativi a nuove locazioni, sono esclusi i rinnovi, le proroghe e la reiterazione di un rapporto preesistente.
La disciplina trova invece applicazione ai leasing e all’affitto d’azienda che abbia ad oggetto anche un edificio.
L’Ape deve essere redatto da un tecnico accreditato ed ha una validità di 10 anni, esso deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche.
Con le nuove normative, la sanzione per la mancata allegazione è molto grave: la norma prevede infatti quale conseguenza la nullità dell’atto (non soggettiva la prescrizione)!
Esistono una serie di casi in cui non sussiste l’obbligo di allegazione dell’attestato:
· Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 metri quadri;
· Fabbricati industriali ed artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo;
· Fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
· Box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali di riparo, locali contatori, legnaie, stalle, portici;
· Luoghi adibiti al culto;
· Ruderi;
· Fabbricati al grezzo;
· Fabbricati in disuso, inagibili, non utilizzati né utilizzabili, con impianti dismessi o senza impianti, manufatti come piscine, serre.
Inoltre la legge ci conversione del D.L. 63/2013 prevede anche:
· L’obbligo di produrre ed affiggere entro 180 giorni dall’entrata in vigore dell’APE per gli edifici delle pubbliche amministrazioni inferiori a 500 mq.
· Gli apparecchi fissi quali stufe e caminetti al servizio di singole U.I. con potenza nominale la cui somma è uguale o superiore a 5kw, sono considerate come “impianto termico”.
· Le sfere per pompe di calore, geotermico a bassa entalpia e scaldacqua o pompe di calore rientrano sugli incentivi per il recupero energetico.
VENDITA SU AREA PRIVATA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI SENZA NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE
Il Ministero dello Sviluppo economico con la Risoluzione 1.03.2013, n. 35929 ha chiarito come l’imprenditore agricolo possa liberamente procedere alla vendita al dettaglio di prodotti agricoli su area privata propria o concessa in uso per iscritto dal proprietario senza necessità alcuna né di autorizzazione né di comunicazione al Comune, alla sola condizione che non intralci o rechi pregiudizio o situazioni di pericolo per il flusso veicolare e gli utenti della strada in genere.
Se la vendita viene esercitata in appositi locali o su aree pubbliche, invece, è richiesta la comunicazione al Comune ove si intende esercitare la vendita con la richiesta di assegnazione del posteggio mentre, se la vendita viene esercitata in forma itinerante, la comunicazione deve essere presentata al Comune ove ha sede l’impresa ed è valida per tutto il territorio nazionale.
POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONISTI
Ricordiamo che l’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa civile per tutti i professionisti iscritti in albi, imposto anche alle società tra professionisti, dovrà essere assolto entro il 15.08.2013 da tutti coloro che non hanno ancora provveduto. I professionisti dovranno inoltre rendere noti ai clienti, evidenziando loro al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale. La violazione di tale dovere costituirà un illecito disciplinare.
VOUCHER
L’Inps, con la circolare 29.03.2013, n. 49, ha precisato che la dichiarazione preventiva di inizio per i voucher cartacei dovrà essere effettuata esclusivamente all’Inps. Il documento riassume le novità in tema di lavoro accessorio, a seguito della legge n. 92/2012 e delle circolari n. 18/2012 e n. 4/2013 del Ministero del Lavoro.
Innalzati anche i limiti economici per i nuovi voucher: i tetti di 5.000 e 2.000 euro, fissati quali importi massimi di buoni lavoro per anno solare che un lavoratore può percepire, rispettivamente 5.000, da tutti i committenti e 2.000 da ogni committente, sono rappresentati dal ricavo effettivo del lavoratore, ossia al netto del 25% di oneri destinati a Inps, Inail e concessionario dei voucher. Ne consegue che il valore “nominale” massimo dei buoni è 6.666 e 2.666 euro.
PAGAMENTO DEI DEBITI DEL CONDOMINIO
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20.02.2013, n. 4238, ha precisato che il creditore di un condominio, per ottenere il pagamento, può azionare il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio anche contro i singoli proprietari, ma solo in proporzione alle rispettive quote.
PRO-MEMORIA: OBBLIGHI “EX DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA”
Ricordiamo che a decorrere dal periodo di imposta 2012 è stato soppresso l’obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza ai fini del rispetto della normativa vigente in tema di privacy. Il Legislatore ha previsto un livello di sicurezza cui corrispondono le c.d. misure minime, tra le quali vi era anche la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza quando il trattamento dei dati veniva effettuato con strumenti elettronici e riguardava dati “sensibili” (ossia idonei a rivelare l’origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, l’appartenenza a partiti e sindacati, nonché quelli idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale), o “giudiziari”.
Tale semplificazione ha impatto sull’obbligo di tenuta di un documento che riepiloghi annualmente l’adozione delle misure minime di sicurezza, ma non sul rispetto delle stesse misure, tutt’oggi previsto dall’art. 34, co. 1 del D.Lgs. n.196/03. Imprese, professionisti, enti privati e pubbliche, in generale, chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono sempre strutturare le proprie organizzazioni al fine di rispettare le misure minime di sicurezza. La norma obbliga a diversi adempimenti, tra cui:
· La nomina del titolare del trattamento dei dati, che generalmente coincide per le Società, nella persona del suo Legale rappresentante;
· La nomina dei responsabili del trattamento dei dati;
· La nomina degli incaricati al trattamento dei dati;
· La nomina dell’amministratore di sistema;
· Il rilascio di apposita informativa;
· La preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati;
· La notificazione del garante della privacy, quando ricorra l’obbligo;
· L’adozione di idonee misure di sicurezza, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre ad un ragionevole margine il rischio di:
1. sottrazione, alterazione, perdita degli stessi;
2. accesso non autorizzato da parte di terzi;
3. trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.
AGENZIE IMMOBILIARI, IMPRESE IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE E DI COMPRAVENDITA: ATTENZIONE ALLA CORRETTA CONSERVAZIONE DEI PRELIMINARI!
Con nota interna (Direttiva 12 febbraio 2013), la Direzione centrale Affari legali dell’Agenzia delle Entrate, ha invitato gli Uffici, in ossequio alla sentenza 36624/2012 della Cassazione, ad accertare la conservazione dei preliminari di vendita – in quanto documenti che comprovano l’avvenuta corresponsione della caparra e dunque attestano il relativo ricavo dell’impresa – da parte delle società di costruzione e delle agenzie immobiliari. La mancata conservazione, infatti, integra il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili con tutte le conseguenze catastrofiche ai fini degli accertamenti induttivi ed eventuali denunce penali.
AGEVOLAZIONI PER IL FOTOVOLTAICO
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli impianti fotovoltaici possono beneficiare delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, al 50% fino al 30.06.2013, ma non di quelle per la riqualificazione energetica.
Il fotovoltaico, pertanto, non è considerato come una tecnologia utile alla riduzione dei consumi elettrici dell’abitazione, ma come un impianto di produzione di energia.
IMMOBILE AFFITTATO A EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 45033 del 19/11/2012 ha stabilito che è confiscato l’appartamento concesso in affitto a extracomunitari privi del permesso di soggiorno.
L’IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI PRELIMINARI
Va tenuto presente che:
· l’art. 2645-bis c.c. impone la trascrizione dei contratti preliminari relativi a beni immobili redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autentica;
· i contratti preliminari concernenti beni immobili sono in ogni caso soggetti a registrazione in termine fisso e al pagamento dell’imposta fissa di registro (R.M. n. 302028/74).
· Le imposte versate in relazione alla caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta al contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare, secondo le regole previste dall’art.77 del Tur. II co. 1 della citata disposizione prevede che il rimborso della maggiore imposta deve essere richiesto, a pena di decadenza dal contribuente, “entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”. Il diritto alla restituzione sorge a seguito della registrazione del contratto definitivo in quanto solo in tale sede può essere scomputata l’imposta pagata in sede di preliminare. Quindi, il termine triennale previsto dal citato art.77 decorre dalla data di registrazione del contratto definitivo.
CASI PARTICOLARI
Corresponsione di somme successivamente alla stipula del preliminare
Se il contratto preliminare contempla la dazione di ulteriori caparre confirmatorie o acconti di prezzo da versarsi in seguito, anche queste somme devono essere sottoposte a tassazione al momento della registrazione del preliminare.
Obbligo di registrazione del preliminare posto a carico dei mediatori
I mediatori sono obbligati a registrare, tra l’altro, i contratti preliminari di compravendita stipulati in seguito dell’attività svolta dagli stessi per la conclusione degli affari.
Nessun obbligo di registrazione invece sussiste per il conferimento dell’incarico al mediatore atteso che trattasi di atto prodromico all’attività di mediazione.
Nemmeno per la proposta di acquisto, in quanto atto prenegoziale, sussiste obbligo di registrazione.
Con riferimento, invece, alla successiva accettazione, deve ritenersi che l’obbligo della registrazione e del pagamento della relativa imposta in capo al mediatore sorga dal momento in cui viene accettata la proposta di acquisto, a prescindere dalla successiva stipula di un contratto preliminare.