1) DURC: ANCORA UNA CIRCOLARE SULL’ACQUISIZIONE D’UFFICIO
Sulla gazzetta ufficiale n.207 del 5 Settembre 2012 è stata pubblicata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica 31 maggio 2012, n. 6 recante “Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dell’articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, introdotto dall’articolo 15, legge 12 novembre 2011, n.183”.
Nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, nel rilasciare il DURC, gli istituti previdenziali e le Casse edili devono sempre apporre, a pena di nullità, ai sensi del comma 02 dell’art. 40, del Dpr n. 445 del 2000, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Per quanto concerne, poi l’acquisizione d’ufficio nel campo dei lavori pubblici, la circolare precisa, ancora una volta, che tale acquisizione deve essere effettuata in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva; il controllo della regolarità contributiva è condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni a servizi e forniture o per il pagamento del saldo finale. Per ultimo nella circolare viene precisato che, l’Amministrazioni devono utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, per l’inoltro della richiesta il servizio on line disponibile in www.sportellounicoprevidenziale.it e che gli istituti previdenziali e le Casse Edili devono utilizzare per la trasmissione del certificato lo strumento della Posta Elettronica Certificata.
2) IMPOSTA REGISTRO 1% SU TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI
La finanziaria per il 2008 aveva rivisto l’imposizione indiretta cui sono soggetti i trasferimenti dei terreni che ricadono in piani urbanistici particolareggiati con l’applicazione delle seguenti imposte:
1) Di registro in misura pari all’1%;
2) Ipotecaria in misura pari al 3%;
3) Catastale nella misura del 1%.
Condizioni per l’applicazione:
4) Gli immobili devono ricadere in piani urbanistici particolareggiati, anche solo adottati dal Comune, anche non ancora convenzionati;
5) I piani urbanistici devono essere diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale;
6) Completamento dell’intervento nel termine di otto anni. Il completamento può essere comprovato dalla denuncia di fine lavori da presentarsi all’ufficio tecnico del Comune in cui l’immobile insiste.
3) RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO
Il DLG 83/2012 ha modificato parzialmente la detrazione spettante a coloro che effettuano lavori di recupero edilizio che viene innalzata al 50% per tutte le spese sostenute a partire dal 26.06.2012 fino al prossimo 30.06.2013. Il tetto massimo di spesa, viene innalzato a 96.000 euro. Resta l’aliquota del 55% per i lavori agevolati di risparmio energetico. La manovra ha effetto fino al prossimo 30.06.2013, dopodiché anche per i lavori di risparmio energetico si applicherà l’aliquota di detrazione del 36% come per quella di recupero edilizio.
4) CESSIONE DI IMMOBILI
In riferimento alla cessione di abitazioni:
7) Viene confermato il regime di esenzione IVA;
8) L’imponibilità IVA è prevista solo per l’impresa costruttrice/di ristrutturazione per le cessioni effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/ristrutturazione (come in precedenza) e per opzione, da esprimere nell’atto, per le cessioni effettuate trascorsi 5 anni dalla costruzione/ristrutturazione.
IMMOBILI ABITATIVI
Cedente |
Acquirente |
Regime IVA |
Impresa costruttrice o di ristrutturazione entro 5 anni dalla fine dei lavori |
chiunque |
Imponibile |
Impresa costruttrice o di ristrutturazione oltre 5 anni dalla fine dei lavori |
chiunque |
Esente ovvero Imponibile per opzione |
Per riguarda le cessioni di fabbricati strumentali, l’imponibilità è ora prevista per le cessioni poste in essere entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/ristrutturazione.
5) RESPONSABILITA’ APPALTI E SUBAPPALTI – CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40 del 8 ottobre 2012, ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti in ordine all’applicazione della normativa concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore (art. 13-ter del DL n. 83/2012).
1) In primo luogo viene chiarito che le disposizioni dell’art. 13-ter del DL n. 83/2012 trovano applicazione solo per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della norma (12 agosto 2012) e la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 (sempre che relativi a contratti post 11 agosto).
2) Il secondo chiarimento riguarda la documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, al fine si superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore. In alternativa alle asseverazioni presentate dai CAF imprese e dai professionisti abilitati è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) resa ai sensi del DPR n. 455/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti della disposizione. L’Agenzia chiarisce che la dichiarazione sostitutiva deve indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa. Nella dichiarazione sostitutiva vanno riportati anche gli estremi dei modelli F24 con i quali i versamenti dell’IVA e delle ritenute sono stati effettuati.
6) PASSI CARRABILI, PRECISAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
L’art. 46, comma 2, del regolamento stabilisce per la relazione dei passi carrabili una distanza si almeno dodici metri dalle intersezioni. Però, il successivo comma 6 prevede che i Comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori per i passi carrabili già esistenti prima del 1993, qualora sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento imposto dall’art. 22, comma 2, del codice della strada. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il parere del 20 marzo 2012, fa alcune precisazioni. La precisazione relativa alla distanza dall’intersezione non tiene conto delle specifiche relative al tipo di strada, alla densità di traffico e alla geometria del passo carrabile. La distanza deve essere calcolata a partire dall’area di intersezione fino al margine più vicino del manufatto che costituisce il passo carrabile e non dalla mezzeria o da altri punti del manufatto stesso. Non tutti gli accessi sono anche passi carrabili. Secondo il Ministero, infatti, sono da considerare passi carrabili quelli definiti dall’art. 44, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, cioè i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Invece, vanno annoverati fra gli accessi carrabili i varchi che, pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili, sono posti al livello della strada e sono realizzati senza un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico. E solo per i passi carrabili vige l’obbligo di apporre il segnale con il divieto di sosta. Altro chiarimento infine con riferimento specifico ai passi carrabili realizzati dopo il 1°gennaio; infatti, il Ministero evidenzia che la distanza dalle intersezioni non è derogabile con regolamento comunale, fatti salvi i casi previsti dall’art. 22, comma 9 del codice della strada, in sostanza nel caso di modifiche stradali intervenute per costruzione di opere di pubblicità utilità e realizzazione di nuovi intersezioni.
7) DURC: ANCORA UNA CIRCOLARE SULL’ACQUISIZIONE D’UFFICIO
Sulla Gazzetta ufficiale n. 207 del 5 settembre 2012 è stata pubblicata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica 31 maggio 2012, n. 6 recante “Applicazione al DURC della disposizioni introdotte in materia di certificazione dall’articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall’articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183”. Nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia nel rilasciare il DURC, gli Istituti previdenziali e le Casse edili devono sempre apporre, a pena di nullità, ai sensi del comma 02 dell’art. 40, del Dpr n. 445 del 2000, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Per quanto concerne, poi, l’acquisizione d’ufficio nel campo dei lavori pubblici, la circolare precisa, ancora una volta, che tale acquisizione deve essere effettuata in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, nella quali il controllo della regolarità contributiva necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle presentazioni relative a servizi e forniture o per il pagamento del saldo finale. Per ultimo nella circolare viene precisato che l’Amministrazioni devono utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, per l’inoltro della richiesta il servizio on line disponibile in www.sportellounicoprevidenziale.it e che gli Istituti previdenziali e le Casse Edili devono utilizzare per la trasmissione del certificato lo strumento della Posta Elettronica Certificata.