Info Gennaio 2014

ASPETTI CATASTALI E FISCALI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici rientrano nella categoria “D/1” – opifici” e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici.

Non vi è invece obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa, nei seguenti casi anche singolarmente:

1)     La potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a tre chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso.

2)     La potenza nominale complessiva, in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano.

3)     Per le installazioni ubicate al suolo, il volume derivante dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, sia inferiore a 150 metri cubi.

Dal punto di vista fiscale, si è ritenuto opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale. Pertanto, gli stessi si considerano beni immobili quando sono dichiarati in catasto, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte.

 

DECRETO LEGGE “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO MODIFICATO”

In data 12 dicembre 2013 il consiglio dei ministri ha approvato la legge recante il <<Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato>> finalizzato alla valorizzazione del suolo non edificato, alla promozione dell’attività agricola che sullo stesso si svolge o potrebbe svolgersi, nonché alla valorizzazione del suolo come risorsa da tutelare ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico.

Lo scopo finale della legge è quello di impedire che il suolo venga eccessivamente eroso e consumato dall’urbanizzazione e al contempo promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di aree già interessate a processi di edificazione.

Le Regioni sono chiamate a disporre, con cadenza quinquennale, la riduzione in termini quantitativi del consumo di suolo ed a determinare i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica degli enti locali e dettano disposizioni per orientare l’iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana anche mediante l’individuazione, negli strumenti della pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione, nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali; in caso di inerzia il Governo detta disposizioni uniformi applicabili in tutte le Regioni inadempienti fino all’intervento regionale. Nel caso in cui né il comune e, né la regione, adottino gli strumenti pianificatori recanti l’individuazione delle aree in soggetto, è vietata la realizzazione, nel territorio del comune inadempiente, di interventi edificatori privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo inedificato;

Inoltre sulle superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o finanziamenti europei sono vietati, per almeno 5 anni dall’ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, nonché per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all’attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche;

Sarà istituito un registro dei Comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali al fine di conseguire la riduzione del consumo di suolo; a tali comuni sarà attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana.

 

INVENDUTO IMPRESE EDILI, ESENZIONE IMU

L’esenzione Imu per il cosiddetto “magazzino” delle imprese edili si applica non solo per i fabbricati di nuova costruzione rimasti invenduti, ma anche per quelli acquistati e ristrutturati dall’impresa e destinati alla vendita.

L’esecuzione Imu ha efficacia solo dalla data di ultimazione delle ristrutturazioni.

Si applicherà invece l’Imu ai fabbricati acquistati sui quali l’impresa edile ha effettuato solamente interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

 

LA LEGGE N. 128/2013: NOVITA’ IN MISURA DI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Dal 1° gennaio 2014, la tassazione degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e degli atti traslativi o costituiti di diritti reali immobiliari di godimento, dei provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e dei trasferimenti coattivi, anche soggetti all’imposta di registro nella misura del 9%, comprensiva dell’imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie.

L’aliquota è ridotta al 2 per cento nel caso in cui il trasferimento abbia per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle della categoria catastale A1, A8, A9.

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento.

In ogni caso, l’imposta non può essere comunque inferiore a 1.000,00.

Verranno meno, a prescindere da ogni valutazione in merito alla loro eventuale natura di agevolazione, le aliquote ridotte previste per l’acquisto di:

- immobili di interesse storico e artistico;       

- abitazioni esenti Iva da parte delle società immobiliari di rivendita che si impegnino a ritrasferirle entro tre anni;

- immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.

Con riferimento all’art. 1 della tariffa, sono soppresse le disposizioni che prevedono l’imposizione in misura fissa, anche in questo caso a prescindere dalla loro eventuale natura agevola, per gli acquisti:

- di immobili da parte dello Stato, enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente dagli stessi, ovvero a favore di comunità montane;

- di immobili a favore di Onlus e di Ipab riordinate in aziende di servizi o in Onlus;

- di immobili situati all’estero.

Nota Bene: Per quanto riguarda tali soppressioni di esenzioni ed agevolazioni tributarie, si segnala il problema di stabilire quali tra le disposizioni previste da leggi speciali ed aventi ad oggetto gli atti indicati nell’art. 10 comma 1 d.lgs. n. 23 cit. siano qualificabili come “esenzioni ed agevolazioni tributarie”, da ritenersi soppresse agli effetti della nuova disciplina.

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Viene istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’atro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

DEDUCIBILITA’ IMU PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Viene previsto ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del 20 per cento dell’IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, a partire dal periodo d’imposta  2013. Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d’imposta non si tiene conto della disposizione in parola. Permane la indeducibilità ai fini IRAP.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI E PARTECIPAZIONI

Viene disposta la proroga degli adempienti previsti per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche alla data del 1° gennaio 2014. L’imposta sostitutiva è stabilità nella misura del:

- 2% del valore risultante della perizia , per le partecipazioni non qualificate;

- 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

 

 

DDL STABILITA, BONUS RISTRUTTURAZIONI, ACQUISTO MOBILI E RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione per le spese per interventi per il risparmio energetico viene così stabilita:

- 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

- 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote vengono stabilite come segue:

- 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

- 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 fino al 30giugno 2016.

Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

- 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014;

- 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all’adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

- 65 per cento, per le spese sostenute fino la 31 dicembre 2014;

- 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Per coloro che usufruiscono delle suddette detrazioni per ristrutturazione edilizia viene inoltre prorogata per l’ano 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili.