SICUREZZA SUL LAVORO: ALCUNI OBBLIGHI E SCADENZE
Il D.Lgs n. 81/2008 pone, in capo ai datori di lavoro, una serie di obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:
- l’articolo 34 stabilisce che i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) frequentino corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alla attività lavorative svolte;
- l’articolo 37 stabilisce che il datore di lavoro deve far si che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da raggiungere anche con corsi periodici di aggiornamento;
- l’articolo 29, comma 5, estende ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo le procedure standardizzate.
- l’articolo 26, comma 1, D.Lgs n. 81/2008, ha previsto l’obbligo di “verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto” perciò il committente o il responsabile dei lavori è soggetto a responsabilità penali se affida attività lavorative rischiose a ditte prive di sufficiente professionalità.
- a seguito di quanto stabilito dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili, vi sono due tipi di DURC, uno dei lavori privati, definito “storico”, che attesta la regolarità contributiva dell’impresa per tutto il territorio nazionale con validità trimestrale. Uno, definito “dinamico”, per le opere pubbliche, in quanto deve seguire tutte le fasi del cantiere, dalla stipula del contratto, al pagamento dei diversi stati di avanzamento lavori, agli stati finali,e pure esso con validità trimestrale.
- la circolare INPS 26 luglio 2005, n. 92, e la circolare INAIL 25 luglio 2005, n.38, hanno precisato che, in caso di subappalto, “l’impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l’impresa appaltatrice” per ciò il committente deve richiedere il DURC anche alle imprese subappaltatrice.
- il DURC deve essere richiesto anche se l’operatore economico è un soggetto pubblico. In questo caso l’istituto di riferimento non è l’INPS ma l’INPDAP.
- il DURC, attestando che l’impresa ha regolarmente pagato i contributi per i lavoratori denunciati, anche se regolare, può manifestarsi “incongruo”. Questa incongruità si manifesta, in particolare se il documento riguarda un numero di lavoratori, palesemente insufficiente rispetto all’entità dell’opera da realizzare che, per la sua completa esecuzione, richiederebbe certamente l’utilizzo di un numero maggiore di lavoratori, per cui è possibile desumere con sicurezza che nel corso dei lavori siano stati utilizzati lavoratori “in nero”.